RIPRENDIAMO CON L'AUGURIO PER TUTTI DI BUON ANNO NUOVO !
Ora cerchiamo di proseguire questo piccolo approfondimento...
Innanzitutto le figure "ex 81" nella scuola, come possono essere configurate ???? Una mia interpretazione, peraltro condivisa da Colleghi e da Autorità di Vigilanza, potrebbe essere la seguente:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
figura "atipica": in esso si configura, infatti, un "duplice status" di seguito riassunto:
- DATORE DI LAVORO (infatti esercita sostanzialmente i poteri decisionali e di spesa)
- LAVORATORE (infatti ha rapporti contrattuali con il MIUR)
escluderei invece lo status di Dirigente, in quanto (cfr. art. 2 comma d D.Lgs.81/08) il Dirigente ex 81 è riferito ad una ben precisa figura sì dirigenziale, ma che attua le direttive del datore di Lavoro.
[NOTA DELLO SCRIVENTE: Questa lettura, è vero, potrebbe aprire il dibattito in quanto il Dirigente Scolastico fa riferimento diretto al "suo" datore di Lavoro "locale", ovvero al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ma in questo caso - proprio in virtù dei rapporti contrattuali ministeriali sussistenti - a mio avviso sembrerebbe prevalente lo status di lavoratore su quello di Dirigente ]
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA)
per esso, invece, si configura un "duplice status" di seguito riassunto:
PREPOSTO (infatti è la persona - cfr. art. 2 comma e, D.Lgs. 81/08 - che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (NOTA: riferito allo staff di segreteria, ove il preposto esercita una diretta funzione di controllo) ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
LAVORATORE (in virtù del proprio rapporto contrattuale in essere)
ALTRE TIPOLOGIE DI PREPOSTO ????
si possono configurare sia nei c.d. "fiduciari di plesso", ovvero nei docenti incaricati a rappresnetare il DS nella sede distaccata ove lavorano, ma ben più marcatamente in tutti quei lavoratori che esercitano delle direttive ricevute dal DS in siti lavorativi ove siano presenti rischi specifici. (es.: laboratori di chimica, macchine, informatica, etc... incluse per certi versi anche le palestre)
Riguardo ai preposti, laddove non sia chiara e manifesta una nomina formale, va ricordato un importante articolo dell'81, molte volte trascurato, l'art. 299 "esercizio di fatto di poteri direttivi" secondo il quale può essere individuato anche lo status di "preposto di fatto" pur senza regolare investitura.
[NOTA: questo aspetto è FONDAMENTALE e riguarda una miriade di situazioni che in un prossimo post dobbiamo NECESSARIAMENTE mettere a fuoco per una condivisione allargata]
Dall'incontro informale avuto lo scorso 8 Gennaio presso la Scuola Piermarini di Foligno, confrontandoci tra Datori di lavoro e RSPP sono emerse interessanti linee di azione e di condivisione in merito alle necessità di costituire percorsi condivisi di rete che possano soddisfare anche bisogni formativi ed addestrativi.
Grazie al contributo della collega RSPP Giannangeli (Cyanus Foligno) pubblichiamo una interessante scheda sinottica della formazione con evidenziati anche i percorsi per il pregresso:
Il dibattito quindi continua a presto e buon lavoro a tutti !
sergio bovini