sabato 29 marzo 2014

Indagine sulle Procedure di Primo Soccorso (fonte: medicocompetente.blogspot.it)

Interessante riflessione partita, purtroppo, da un recente accadimento nefasto.

Ribadisco e rinforzo la riflessione inserendo alcuni miei "dubbi"

- qualità dei corsi di Primo Soccorso ?

- scelta degli addetti in base all'attitudine ? (nella designazione dei lavoratori da formare - e questo vale anche per l'antincendio -consideriamo le ABILITA' NON TECNICHE delle singole persone oppure il corso si ha da fare solo x necessità di coprire dei buchi ???)

- comprensione della Catena della Sopravvivenza (con cenni di estensione a quella Pediatrica) ?

- estensione al Primo Soccorso Pediatrico (forzare nelle sedi opportune la necessità di certificazione, equipollente a quella del 388/03, per lavoratori che hanno "a che fare" con bambini.) ?

- simulazioni "in situazione": potrebbe essere un'opportunità da sperimentare anche nei retraining ?


per ora Vi lascio all'interessante articolo in oggetto: da leggere attentamente e rifletterci su ...!!!

potete consultarlo a questo link


a presto grazie per l'attenzione e... STAY TUNED......!!!


 sergio bovini


mercoledì 26 marzo 2014

Lavoro, sicurezza e benessere al femminile: manuale INAIL

Anche - e soprattutto - nelle scuole di ogni ordine e grado è presente una significativa aliquota di
lavoratrici donne.

Allora vi segnalo un interessantissimo manuale dell'INAIL  sulle differenze di genere.

Opera competa e precisa, potete trovarvi utili informazioni in merito a:

- La tutela della donna: dal sesso al genere

- Donna, lavoro e sicurezza

- Donne e benessere


oltre ad una serie interessante di link utili e siti per approfondimenti.


Potete scaricarlo a questo link




grazie a presto e.... STAY TUNED !!!!!!


sergio bovini

martedì 18 marzo 2014

Affollamento aule, numeri, parametri, indici, accorpamento classi, classi-pollaio, pollai-classe, class action.......SIAMO SICURI....???????????

Credo sia opportuno focalizzare un aspetto importante delle nostre più che mai attuali problematiche in merito alla sicurezza scolastica: il recepimento del DPR n. 81/09 più noto come "Riforma Gelmini"è per questo che oggi  - prendendo spunto da un lavoro specifico fatto ieri per una scuola che seguo - vorrei rendere condivisibile una serie di informazioni.

Il problema principale è l'approccio ai criteri che regolano l'affollamento delle aule/sezioni (consideriamo anche i nostri utenti...più piccoli delle Scuole dell'Infanzia, chiaramente...), con particolare ottica ai vincoli che mettono dei "paletti" oggettivi in merito.  

Ho evidenziato un primo punto di partenza dato dalle recenti sentenze del TAR del Molise: non a caso questo orientamento sta smontando, di fatto, tutte le situazioni "caotiche" relative al sovraffollamento delle classi/sezioni e rafforza tutte le "class action" sorte in questi ultimi sei anni.


ORIENTAMENTO NORMATIVO ATTUALE: in base alle recenti sentenze del TAR (cfr. sentenze TAR Molise Decreto  n. 174 del 21 Settembre 2011 e Sentenza n. 144 del 10 Aprile 2012) si evince la seguente linea (fonte: sentenze TAR Molise riportate in www.dirittoscolastico.it): l’accorpamento delle classi, nonché l’incremento di affollamento per classe specificato nel DPR n. 81/2009 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) può essere sì disposto, ma a condizione che siano rispettati tutti gli altri parametri normativi ancora in vigore in materia di sicurezza ed igiene scolastica. Si evince quindi che le norme espresse nel succitato DPR 81/09 devono NECESSARIAMENTE coordinarsi con criteri normativi previgenti. Vediamoli in particolare:

- Un primo criterio normativo ai fini della formazione delle classi è costituito dal rispetto del parametro risultante  dal rapporto alunni /superficie (rif. normativo: D.M. 18/12/1975, contenente norme ancora in  vigore in quanto richiamate dall’art.5 comma 3 della legge n. 23/1996)

NOTA DI APPROFONDIMENTO: un ulteriore approccio a questo Decreto va fatto considerando le Scuole dell'Infanzia; tale criterio prevede, con riferimento alle Scuole dell’Infanzia, i seguenti standard minimi di superficie: 1,80 m2/alunno:  tale parametro si riferisce alle sole c.d. “attività ordinate”, a cui andrebbero in realtà ad aggiungersi anche gli indici relativi alle “attività  libere” ed alle “attività speciali.” (razionale: le attività della Scuola dell’Infanzia necessitano quindi di spazi ulteriori rispetto al mero indice relativo alle attività ordinate.). 

Chiaramente nelle more dell’esistenza o meno di autorizzazione igienico-sanitaria, anche parziale, rilasciata sugli standard previsti dal D.M. 18.12.1975. Vediamo che significa:

Dubbi e perplessità sorgono spesso in merito all'applicabilità del DM 18/12/1975, ovvero: per che tipo di scuole è prescrittivo? Per quale altro tipo di scuole non lo è, fornendo quindi solo parametri indicativi ? Il seguente specchietto che ho riassunto (ebbene sì, a volte scrivo anche a penna....!!!) forse ci chiarirà un po' le idee:



Spieghiamo un po' meglio questo ... bassorilievo indecifrabile....:

Il DM 1975 è fortemente condizionato dalla presenza o meno di autorizzazione igienico-sanitaria relativa ai locali in esame; 

CASO 1: 
SE per la nostra scuola esiste autorizzazione igienico-sanitaria - ANCHE PARZIALE e rilasciata sugli standard previsti dal DM stesso - che indichi la capienza dei locali
ALLORA questa autorizzazione è prescrittiva, indipendentemente dall'anno di costruzione della scuola (pre- o post-1975)

CASO 2:
SE per la nostra scuola NON ESISTE o NON e' REPERIBILE alcuna autorizzazione igienico-sanitaria
ALLORA:

- per le scuole precedenti al 1975 (realizzate prima dell'entrata in vigore del DM 1975): siamo in un intervallo di incertezza normativo, superabile SOLO ottenendo una autorizzazione igienico-sanitaria.

- per le scuole successive al 1975 (realizzate dopo l'entrata in vigore del DM 1975): è necessario rispettare i parametri del DM 1975, poiché si presume che l'edificio sia stato progettato secondo gli standard previsti dal DM stesso.

  • Altro criterio vigente è quello previsto nel D.M. 26.08.1992 (“Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”) che indica al punto 5.0 come il massimo affollamento  ipotizzabile sia di 26 persone per aula e, al punto 5.6 comma 3, che le aule didattiche devono essere servite  da una porta ogni 50 persone presenti - nonché, cosa più importante, quando il numero massimo di persone sia superiore a 25 - le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo.

  • Un ulteriore criterio da considerare, ad avviso dello scrivente - e relativamente al caso in cui nella classe vi sia la presenza di soggetti disabili - è quello di quanto espresso nel  suindicato DPR 81/09 ma in merito al numero massimo di alunni  per le classi frequentate da studenti con disabilità: l’art. 5 comma 2 del DPR 81/09 infatti stabilisce che  le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado frequentata da alunni con disabilità non possano superare, di norma, il numero di 20 alunni (con incremento del 10% fino ad un massimo di 22 alunni come riportato dall’art. 4 dello stesso DPR.).




La riflessione è aperta, Vi ringrazio per la pazienza che avete impiegato per leggere fin qui...!!!!

alla prossima e.... STAY TUNED....!!!!

sergio bovini

domenica 2 marzo 2014

Un progetto con la P maiuscola: alla larga dai pericoli

Vi segnalo il Progetto "Alla larga dai pericoli", percorso di informazione su sicurezza ed autoprotezione redatto da Regione Umbria e ANCI Umbria

Potete trovare utilissime informazioni (sezioni interessanti, consigli, utility, filmati) nel sito raggungibile al seguente link:



A presto e ......STAY TUNED....!!!!


sergio bovini